Dal 9 maggio al via le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno
L’art. 5 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 20012, n. 35 introduce nuove disposizioni in materia anagrafica che acquistano efficacia dal 9 maggio 2012.
La circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2012 prevede l’utilizzo di modulistica conforme – pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – per rendere la dichiarazione di residenza e la dichiarazione di trasferimento per l’estero. Tali dichiarazioni possono essere presentate direttamente all’Ufficio Anagrafe oppure mediante raccomandata, fax e per via telematica. Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:
- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione anagrafica viene resa dall’interessato ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR 445/2000. Da ciò ne consegue che, in caso di dichiarazione mendace, da parte dell’ufficio accertante scatta l’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica sicurezza competente.
Il nuovo procedimento in breve
A seguito della dichiarazione resa l’Ufficiale d’Anagrafe procederà entro i due giorni lavorativi successivi, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse.
L’Ufficiale d’Anagrafe può, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, disporre accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata e deve comunicare al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l’eventuale esito negativo.
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio – assenso.
Avvertenze per i cittadini stranieri
I cittadini stranieri di Stati
NON appartenenti all’Unione Europea devono presentare obbligatoriamente, all’atto della presentazione della dichiarazione anagrafica, i documenti previsti all’Allegato A.
I cittadini stranieri di Stati
appartenenti all’Unione Europea devono presentare obbligatoriamente, all’atto della presentazione della dichiarazione anagrafica, i documenti previsti all’Allegato B. Inoltre, i cittadini comunitari che intendano ottenere l’attestato di iscrizione anagrafica (ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007) devono utilizzare l’apposito modello di richiesta rilascio attestato di iscrizione anagrafica, da presentare all’Ufficio Anagrafe.
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l’Ufficiale d’Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
Modalità di invio delle istanze:
Posta Elettronica Certificata (PEC):
comune.ricaldone@pec.it
Posta elettronica semplice:
info@comunericaldone.it
Invio tramite raccomandata a:
Comune di Ricaldone
Via Roma, 6
15010 Ricaldone (AL)