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Dichiarazione di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A – OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

 

OGGETTO: Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 – Art. 4.
Dichiarazione di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 21 Luglio 2022.

 

Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l’art. 3 comma 3 lettera f) e l’art. 10 comma 5;

Vista la Legge regionale n. 15/2018, la quale, all’art. 4 commi 3,4,5,6, prevede che:

“(…)
3. La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dal Centro funzionale regionale, attivato e reso operativo presso l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allentamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile), dichiaro la stato di massima pericolosità per l’intero territorio regionale, oppure anche per aree limitate, purché precisamente individuate.
4. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità è tempestivamente resa nota, tramite gli strumenti di comunicazione della Regione, agli organismi, istituzionali e volontari, appartenenti al Sistema operativo AIB, agli enti territoriali, agli enti di gestione delle aree protette regionali alla cittadinanza.
5. Gli organismi, istituzionali e volontari, appartenenenri al Sistema operativo AIB e gli enti territoriali concorrono alla divulgazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi, ognuno per le proprie competenze.
6. La dichiarazione dello stato di massima pericolosità comporta l’applicazione dell’articolo 10, comma 7.”

Considerato che:

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art 182 comma 6 bis dichiara che:
(…) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residuivegetali agricoli e forestali è sempre vietata. (…);

La Lr. 15/2018 prevede:

all’articolo 10:

comma 7. “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni moscati, come definiti dall’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e Pasolini, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi accesi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9. “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata w congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all’articolo 13:

1. Li violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportando l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

Valutato che:

come evidenziato dai prodotti del Centro funzionale Arpa Piemonte e dalle comunicazioni intercorse con il Settore protezione civile della Regione Piemonte – sussistono sul territorio regionale condizioni altamente predisponenti il rischio di massima pericolosità per incendi boschivi e propagazione degli stessi;

La situazione è aggravata dalla pesante siccità che ha colpito il Piemonte tanto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato, anche per il Piemonte, la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre del 2022;

L’innesco e propagazione di incendi comporterebbe un ingente e non quantificabile prelievo di acqua, per lo spegnimento degli stessi, da parte delle forze operative preposte;

 

IL DIRIGENTE

 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

  • Articoli 4 e 7 del D. lgs n. 165/2001 e successive modifiche
  • Legge regionale n. 23/2008

DETERMINA

 

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 21 LUGLIO 2022 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della legge regionale n. 15/2018.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore competente in materia di incendi boschivi, al cessare delle condizioni meteorologiche predisponenti il rischio.

A tal fine RENDE NOTO

Il Decreto legislativo n. 152/2006, art 182 comma 6 bis: (…) “Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”(…).

La L.r. 15/2018, la quale prevede:

all’articolo 10:

comma 7: “Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell’articolo 4:
a) non sono ammesse le deroghe di cui al comma 4;
b) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni moscati, come definiti nell’articolo 3 della l.r. 4/2009, arbustivi e pascolavi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
c) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

comma 9: “Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano la l. 353/2000 nonché, per quanto riferibile alle emissioni in atmosfera, quanto previsto dal d.lgs. 152/2006, e dall’Accordo di programma per l’adozione coordinata w congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino padano, ai sensi della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008) approvato con deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2017, n. 22-5139 nonché quanto previsto dalle direttive europee in materia di conservazione e ripristino della biodiversità e nei loro provvedimenti di attuazione.

all’articolo 13:

1. Li violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportando l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000.
3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

 

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